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6. CAPO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

6.1. Art. 48 - Uffici e servizi

  1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dal Sindaco secondo quanto previsto nel presente Statuto.
  2. L’organizzazione amministrativa rispetta le priorità e gli obiettivi del Piano strategico.
  3. Nell’organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana distingue tra attività di indirizzo politico e attività di gestione perseguendo obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

6.2. Art. 49 - Controllo di legittimità

  1. Il Sindaco nomina ed eventualmente revoca il Segretario generale della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge, dandone comunicazione al Consiglio.
  2. Il Segretario generale esercita le funzioni di cui all’art. 97 TUEL ed altresì le funzioni di controllo interno secondo quanto previsto dalla Legge.
  3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Conferenza. Può svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, o conferiti dal Sindaco.

6.3. Art. 50 - Direttore Generale

  1. Il Sindaco può nominare il Direttore generale a norma di legge

6.4. Art. 51 - Dirigenti e potere sostitutivo

  1. I dirigenti della Città metropolitana godono di autonomia di gestione e sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali loro affidate, e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e comunque secondo imparzialità e indipendenza.
  2. Il Sindaco metropolitano assicura le pari opportunità all’interno della struttura amministrativa e la non discriminazione nell’attribuzione degli incarichi e delle funzioni.
  3. Il regolamento disciplina la possibilità di istituire uffici temporanei per singoli procedimenti amministrativi o per speciali progetti.

6.5. Art. 52 - Conferimento degli incarichi

  1. Gli incarichi di dirigente sono conferiti con atto motivato dal Sindaco metropolitano, su proposta del Direttore generale, se nominato, previa pubblicazione di apposito atto di interpello nel quale vengono indicati i requisiti di competenza ed esperienza professionale necessari a ricoprire il ruolo.
  2. L’incarico non può essere inferiore di regola alla durata del mandato del Sindaco metropolitano e in ogni caso a tre anni.
  3. Gli incarichi esterni possono essere rinnovati soltanto in casi eccezionali, previa esplicita motivazione che rilevi la mancanza di altre adeguate figure professionali.
  4. I dirigenti della Città metropolitana sono tenuti al rispetto del codice di comportamento approvato dal Sindaco metropolitano previo parere della Conferenza dei Consiglieri delegati.

6.6. Art. 53 - Osservatorio sui processi di riorganizzazione amministrativa

  1. È istituito, previa convenzione con i Comuni facenti parte della Città metropolitana e che ne facciano richiesta, l’Osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.
  2. L’adesione all’Osservatorio è condizione per l’eventuale trasferimento di risorse ai Comuni dell’area metropolitana per speciali progetti e per la delega delle funzioni.
  3. Il regolamento provvede ad indicare le modalità di organizzazione dell’Osservatorio e la sua composizione con compiti di indirizzo e di supporto dei processi di riorganizzazione dei singoli comuni.
  4. I processi di riorganizzazione della struttura amministrativa dei Comuni sono trasmessi all’Osservatorio con l’indicazione dei motivi che hanno comportato la modifica della precedente organizzazione.

6.7. Art. 54 - Controllo della performance

  1. L’Organismo Indipendente per la Valutazione della performance dei dirigenti è nominato dal Sindaco e riferisce agli organi della Città metropolitana i risultati della propria attività. Dura in carica tre anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.

6.8. Art. 55 - Società partecipate

  1. Il Consiglio metropolitano, effettuata periodicamente la ricognizione delle partecipazioni detenute, stabilisce per quali società deliberare la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni o il loro accorpamento, tenuto conto della congruenza delle finalità sociali con quelle istituzionali della Città metropolitana e dell’opportunità di conservare le partecipazioni in essere. È garantita la pubblicità e la trasparenza dei dati, delle informazioni e dei documenti di ciascun ente controllato ivi compreso il numero dei dipendenti, la loro qualifica e le modalità del reclutamento attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale della Città metropolitana.
  2. Per le società partecipate è istituita una commissione consiliare permanente di vigilanza e controllo.
  3. L’esito dei controlli effettuati dagli uffici competenti della Città metropolitana e dalla Commissione consiliare di vigilanza e di controllo sulle società partecipate sono comunicati al Consiglio metropolitano e alla Conferenza metropolitana e costituisce apposito documento da allegare al bilancio di previsione.