2. CAPO I - PRINCIPI¶
2.1. Art. 1 - Finalità della Città metropolitana¶
- La Città metropolitana di Napoli è ente territoriale di area vasta espressione della comunità metropolitana, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.
- Si propone di risanare l’ambiente, rigenerare e riordinare il tessuto urbano, salvaguardare i beni comuni garantendone l’accesso, riorganizzare il policentrismo territoriale per il superamento della dicotomia centro-periferia, promuovere lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico valorizzando le diversità e le eccellenze territoriali.
- Definisce la propria partecipazione alle attività della Regione con autonomia e assume direttamente le funzioni di propria competenza secondo i principi della leale collaborazione e della sussidiarietà verticale.
- Rispetta, nell’esercizio delle funzioni, gli ambiti di intervento da riservare agli enti sub-metropolitani per lo svolgimento delle attività correlate alla dimensione locale. A tal fine favorisce l’Unione dei Comuni.
- Promuove la partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia.
- Persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale delle diverse parti del territorio metropolitano, garantendo l’omogeneità nei livelli di prestazione socio-assistenziali.
- Promuove il confronto delle culture e l’integrazione delle persone provenienti da altri Stati, che riconoscono i valori della Costituzione Italiana e partecipano allo sviluppo economico e sociale della comunità metropolitana.
- Favorisce una cultura di attenzione all’infanzia attraverso politiche volte a sostenere l’attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori ad essere accolti ed educati nell’ambito di una famiglia, garantendo loro uno sviluppo armonico e globale della personalità. Incentiva, inoltre, politiche finalizzate a combattere ogni forma di sfruttamento, maltrattamento ed abuso nei confronti degli stessi, consentendo pari opportunità nell’accesso alle cure ed all’istruzione.
- Garantisce l’applicazione ed il rispetto di leggi e norme volte a tutelare tutti i diritti delle persone con disabilità.
- Promuove l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione come fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale della comunità e delle pubbliche amministrazioni presenti in ambito metropolitano.
2.2. Art. 2 - Ambito territoriale¶
- Il territorio della Città metropolitana coincide col territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale, sono in essa ricompresi.
2.3. Art. 3 - Stemma, gonfalone e sede legale¶
- La Città metropolitana di Napoli si dota di un proprio stemma e di un proprio gonfalone individuati dal Consiglio metropolitano che, con apposito regolamento, ne disciplina l’utilizzo.
- La sede legale della Città metropolitana di Napoli è in Napoli alla Piazza Matteotti. Possono essere istituite delegazioni presso ciascuna delle zone omogenee dotandole a tali fini di personale e mezzi.
2.4. Art. 4 - Zone omogenee¶
- La Città metropolitana, in vista di un più armonico, equilibrato e funzionale assetto del territorio, si struttura, nel suo ambito, in zone omogenee identificate sulla base di caratteri identitari e ragioni storiche, di contesti geomorfologici, naturalistici e paesaggistici, di relazioni funzionali e quadri economico-sociali che ne giustifichino la comune appartenenza.
- Le zone omogenee sono istituite con delibera del Consiglio metropolitano, assunta a maggioranza assoluta dei componenti entro 6 mesi dall’approvazione dello Statuto, previa intesa con la Regione Campania ovvero, in mancanza di quest’ultima, dalla Conferenza metropolitana, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
- Ciascuna zona omogenea è costituita dall’aggregazione di Comuni contigui territorialmente, tali da comprendere una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti. L’eventuale deroga, nella perimetrazione e nel numero di abitanti, deve essere espressamente motivata ed approvata con l’accordo dei Comuni interessati.
- Le zone omogenee costituiscono l’ambito ottimale sia per la gestione e la fornitura associata di servizi pubblici locali, comunali e metropolitani, anche attraverso la delega di funzioni da parte della Città metropolitana, sia per il confronto teso ad individuare le direttrici comuni dello sviluppo economico e del Piano strategico.
- La Città metropolitana promuove anche economicamente l’esercizio congiunto di funzioni da parte dei comuni nell’ambito delle zone omogenee.
- Competenze e funzionamento delle zone omogenee sono stabilite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere della Conferenza.
- Le zone amministrativamente autonome, individuate dal Comune di Napoli ai sensi della legge statale, qualora ne acquisiscano le dimensioni, possono essere equiparate alle zone omogenee. Esse possono costituire i riferimenti per l’eventuale organizzazione delle stesse in Comuni urbani a seguito dell’elezione diretta del Sindaco metropolitano.
- Il confronto fra le zone omogenee è il metodo per elaborare gli obiettivi comuni dell’azione metropolitana.
2.5. Art. 5 - Organizzazione delle zone omogenee¶
- Contestualmente alla costituzione delle zone omogenee sono istituite le Assemblee delle zone omogenee, con la partecipazione dei Sindaci appartenenti a ciascuna zona. L’Assemblea elegge, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti e secondo le modalità previste dal regolamento, un Coordinatore della zona omogenea.
- Le zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio che riguardino i rispettivi ambiti territoriali, con le modalità previste dal regolamento.
2.6. Art. 6 - Sussidiarietà orizzontale¶
- La Città metropolitana ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche presenti nel suo territorio.
- La Città metropolitana istituisce il Forum metropolitano, un organismo di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore presenti sul territorio metropolitano.
- La Città metropolitana promuove e riconosce il ruolo del volontariato, come elemento di valorizzazione della persona, di partecipazione democratica e di coesione sociale.
2.7. Art. 7 - Comunicazione e accesso¶
- La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l’accesso ai suoi uffici, servizi. Adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
2.8. Art. 8 - Libera rete telematica¶
- La Città metropolitana predispone quanto necessario per garantire l’esercizio del diritto di ciascun cittadino ad accedere alla rete internet anche attraverso la creazione di una rete aperta a servizio dell’intera area metropolitana utilizzando prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source).
- La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo l’elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.
2.9. Art. 9 - Trasparenza dell’intero processo decisorio¶
- La Città metropolitana assicura, per la massima partecipazione e trasparenza dei procedimenti amministrativi, attraverso idoneo strumento telematico a libero accesso, la messa a disposizione di tutti gli atti, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- L’azione amministrativa è governata dai principi di trasparenza, correttezza, tempestività, efficienza ed economicità.
2.10. Art. 10 - Pari opportunità¶
- La Città metropolitana si impegna, salvo eventuali limiti derivanti dalla composizione dei suoi organi collegiali, ad assicurare la presenza di entrambi i sessi in una percentuale non inferiore al 30% in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali, ivi compresi quelli degli enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.
2.11. Art. 11 - Rapporti europei e internazionali¶
- La Città metropolitana concorre al processo di integrazione europea ed assume le sue determinazioni tenendo conto delle linee a fondamento dei finanziamenti europei.
- Mette in atto ogni misura utile al processo di riordino istituzionale connesso alla programmazione europea configurandosi quale organismo intermedio.
- Collabora con le altre aree metropolitane europee promuovendo forme di coordinamento tra le Città e le aree metropolitane. A tal fine incentiva i rapporti con singole Città e comunità metropolitane, anche tramite opportuni gemellaggi e lo sviluppo di attività e iniziative di comune interesse.
2.12. Art. 12 - Partecipazione ed eguaglianza¶
- La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attiva anche attraverso la rappresentanza delle associazioni del territori.
- La Città metropolitana opera secondo il metodo del confronto e del rispetto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. Specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.