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2. CAPO I - PRINCIPI

2.1. Art. 1 - Finalità della Città metropolitana

  1. La Città metropolitana di Napoli è ente territoriale di area vasta espressione della comunità metropolitana, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.
  2. Si propone di risanare l’ambiente, rigenerare e riordinare il tessuto urbano, salvaguardare i beni comuni garantendone l’accesso, riorganizzare il policentrismo territoriale per il superamento della dicotomia centro-periferia, promuovere lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico valorizzando le diversità e le eccellenze territoriali.
  3. Definisce la propria partecipazione alle attività della Regione con autonomia e assume direttamente le funzioni di propria competenza secondo i principi della leale collaborazione e della sussidiarietà verticale.
  4. Rispetta, nell’esercizio delle funzioni, gli ambiti di intervento da riservare agli enti sub-metropolitani per lo svolgimento delle attività correlate alla dimensione locale. A tal fine favorisce l’Unione dei Comuni.
  5. Promuove la partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia.
  6. Persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale delle diverse parti del territorio metropolitano, garantendo l’omogeneità nei livelli di prestazione socio-assistenziali.
  7. Promuove il confronto delle culture e l’integrazione delle persone provenienti da altri Stati, che riconoscono i valori della Costituzione Italiana e partecipano allo sviluppo economico e sociale della comunità metropolitana.
  8. Favorisce una cultura di attenzione all’infanzia attraverso politiche volte a sostenere l’attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori ad essere accolti ed educati nell’ambito di una famiglia, garantendo loro uno sviluppo armonico e globale della personalità. Incentiva, inoltre, politiche finalizzate a combattere ogni forma di sfruttamento, maltrattamento ed abuso nei confronti degli stessi, consentendo pari opportunità nell’accesso alle cure ed all’istruzione.
  9. Garantisce l’applicazione ed il rispetto di leggi e norme volte a tutelare tutti i diritti delle persone con disabilità.
  10. Promuove l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione come fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale della comunità e delle pubbliche amministrazioni presenti in ambito metropolitano.

2.2. Art. 2 - Ambito territoriale

  1. Il territorio della Città metropolitana coincide col territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale, sono in essa ricompresi.

2.3. Art. 3 - Stemma, gonfalone e sede legale

  1. La Città metropolitana di Napoli si dota di un proprio stemma e di un proprio gonfalone individuati dal Consiglio metropolitano che, con apposito regolamento, ne disciplina l’utilizzo.
  2. La sede legale della Città metropolitana di Napoli è in Napoli alla Piazza Matteotti. Possono essere istituite delegazioni presso ciascuna delle zone omogenee dotandole a tali fini di personale e mezzi.

2.4. Art. 4 - Zone omogenee

  1. La Città metropolitana, in vista di un più armonico, equilibrato e funzionale assetto del territorio, si struttura, nel suo ambito, in zone omogenee identificate sulla base di caratteri identitari e ragioni storiche, di contesti geomorfologici, naturalistici e paesaggistici, di relazioni funzionali e quadri economico-sociali che ne giustifichino la comune appartenenza.
  2. Le zone omogenee sono istituite con delibera del Consiglio metropolitano, assunta a maggioranza assoluta dei componenti entro 6 mesi dall’approvazione dello Statuto, previa intesa con la Regione Campania ovvero, in mancanza di quest’ultima, dalla Conferenza metropolitana, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
  3. Ciascuna zona omogenea è costituita dall’aggregazione di Comuni contigui territorialmente, tali da comprendere una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti. L’eventuale deroga, nella perimetrazione e nel numero di abitanti, deve essere espressamente motivata ed approvata con l’accordo dei Comuni interessati.
  4. Le zone omogenee costituiscono l’ambito ottimale sia per la gestione e la fornitura associata di servizi pubblici locali, comunali e metropolitani, anche attraverso la delega di funzioni da parte della Città metropolitana, sia per il confronto teso ad individuare le direttrici comuni dello sviluppo economico e del Piano strategico.
  5. La Città metropolitana promuove anche economicamente l’esercizio congiunto di funzioni da parte dei comuni nell’ambito delle zone omogenee.
  6. Competenze e funzionamento delle zone omogenee sono stabilite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere della Conferenza.
  7. Le zone amministrativamente autonome, individuate dal Comune di Napoli ai sensi della legge statale, qualora ne acquisiscano le dimensioni, possono essere equiparate alle zone omogenee. Esse possono costituire i riferimenti per l’eventuale organizzazione delle stesse in Comuni urbani a seguito dell’elezione diretta del Sindaco metropolitano.
  8. Il confronto fra le zone omogenee è il metodo per elaborare gli obiettivi comuni dell’azione metropolitana.

2.5. Art. 5 - Organizzazione delle zone omogenee

  1. Contestualmente alla costituzione delle zone omogenee sono istituite le Assemblee delle zone omogenee, con la partecipazione dei Sindaci appartenenti a ciascuna zona. L’Assemblea elegge, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti e secondo le modalità previste dal regolamento, un Coordinatore della zona omogenea.
  2. Le zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio che riguardino i rispettivi ambiti territoriali, con le modalità previste dal regolamento.

2.6. Art. 6 - Sussidiarietà orizzontale

  1. La Città metropolitana ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche presenti nel suo territorio.
  2. La Città metropolitana istituisce il Forum metropolitano, un organismo di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore presenti sul territorio metropolitano.
  3. La Città metropolitana promuove e riconosce il ruolo del volontariato, come elemento di valorizzazione della persona, di partecipazione democratica e di coesione sociale.

2.7. Art. 7 - Comunicazione e accesso

  1. La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l’accesso ai suoi uffici, servizi. Adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

2.8. Art. 8 - Libera rete telematica

  1. La Città metropolitana predispone quanto necessario per garantire l’esercizio del diritto di ciascun cittadino ad accedere alla rete internet anche attraverso la creazione di una rete aperta a servizio dell’intera area metropolitana utilizzando prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source).
  2. La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo l’elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.

2.9. Art. 9 - Trasparenza dell’intero processo decisorio

  1. La Città metropolitana assicura, per la massima partecipazione e trasparenza dei procedimenti amministrativi, attraverso idoneo strumento telematico a libero accesso, la messa a disposizione di tutti gli atti, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
  2. L’azione amministrativa è governata dai principi di trasparenza, correttezza, tempestività, efficienza ed economicità.

2.10. Art. 10 - Pari opportunità

  1. La Città metropolitana si impegna, salvo eventuali limiti derivanti dalla composizione dei suoi organi collegiali, ad assicurare la presenza di entrambi i sessi in una percentuale non inferiore al 30% in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali, ivi compresi quelli degli enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.

2.11. Art. 11 - Rapporti europei e internazionali

  1. La Città metropolitana concorre al processo di integrazione europea ed assume le sue determinazioni tenendo conto delle linee a fondamento dei finanziamenti europei.
  2. Mette in atto ogni misura utile al processo di riordino istituzionale connesso alla programmazione europea configurandosi quale organismo intermedio.
  3. Collabora con le altre aree metropolitane europee promuovendo forme di coordinamento tra le Città e le aree metropolitane. A tal fine incentiva i rapporti con singole Città e comunità metropolitane, anche tramite opportuni gemellaggi e lo sviluppo di attività e iniziative di comune interesse.

2.12. Art. 12 - Partecipazione ed eguaglianza

  1. La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attiva anche attraverso la rappresentanza delle associazioni del territori.
  2. La Città metropolitana opera secondo il metodo del confronto e del rispetto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. Specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.