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4. CAPO III - ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

4.1. Art. 17 - Organi della Città metropolitana

  1. Sono organi della Città metropolitana: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana.

4.2. Art. 18 - Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano

  1. Il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale secondo le modalità previste dalla legge dello Stato.
  2. A tal fine il Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, accerta, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in carica, che il territorio del Comune capoluogo sia ripartito in zone dotate di autonomia amministrativa ai sensi della legge statale e del presente Statuto.

4.3. Art. 19 - Sindaco metropolitano

  1. Il Sindaco metropolitano è il legale rappresentante dell’Ente nonchè l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana. Egli rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
  2. Il Sindaco metropolitano, eletto a suffragio universale, presta giuramento innanzi al Consiglio metropolitano secondo quanto previsto dal Testo Unico per gli Enti Locali.

4.4. Art. 20 - Funzioni del Sindaco metropolitano

Il Sindaco metropolitano:
  1. convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
  2. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
  3. propone al Consiglio gli schemi di bilancio, le relative variazioni e lo schema di rendiconto digestione;
  4. attua gli indirizzi del Consiglio;
  5. approva il regolamento degli uffici e dei servizi, sentita la conferenza dei consiglieri delegati, edacquisito il parere del Consiglio metropolitano, il quale si esprime comunque entro venti giornidalla comunicazione dello stesso. A tali fini è convocata entro il predetto termine apposita seduta.Trascorso tale termine, il regolamento è comunque approvato in via definitiva;
  6. provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Città metropolitanapresso enti, aziende o istituzioni sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio metropolitano.Sino alla proclamazione del Sindaco metropolitano eletto a suffragio universale diretto, le nomine sono comunicate al Consiglio che, nei dieci giorni dalla comunicazione, può esprimere il proprio dissenso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A tali fini, nel predetto termine – qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti – si tiene un’apposita seduta del Consiglio metropolitano. Nel caso di dissenso da parte del Consiglio, il Sindaco è tenuto a motivare la decisione;
  7. riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento sui controlli interni;
  8. adotta tutti gli atti di competenza della Città metropolitana che non siano riservati al Consiglio metropolitano o alla Conferenza metropolitana, nonché al Segretario Generale e/o al Direttore Generale e ai Dirigenti;
  9. presenta al Consiglio metropolitano, entro novanta giorni dall’insediamento, le linee programmatiche e di mandato. Il Consiglio metropolitano può chiedere integrazioni, sulle quali il Sindaco si pronuncia nei successivi trenta giorni;
  10. nomina i Consiglieri delegati e ne dà comunicazione al Consiglio;
  11. nomina il Vice Sindaco.

4.5. Art. 21 - Vice Sindaco metropolitano

  1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra i Consiglieri metropolitani e gli attribuisce eventuali funzioni dandone tempestiva comunicazione al Consiglio e alla Conferenza. Egli esercita tutte le funzioni del Sindaco in tutti i casi in cui questi ne sia impedito.
  2. Il Vice Sindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco metropolitano. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano decada dalla carica per la cessazione dalla titolarità dell’incarico rivestito nel proprio Comune, il Vice Sindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Sindaco.

4.6. Art. 22 - Simboli distintivi

  1. Il Sindaco metropolitano indossa, a tracolla sulla spalla destra, quale segno distintivo in ogni manifestazione ufficiale una fascia blu su cui è impresso il simbolo della Città metropolitana.

4.7. Art. 23 - Conferenza dei Consiglieri delegati

  1. Il Sindaco, o il Vice Sindaco su delega del Sindaco, convoca e presiede, quando ne ravvisi la necessità, la Conferenza dei Consiglieri delegati al fine di definire la materie e provvedimenti che devono essere approvati dalla stessa.

4.8. Art. 24 - Consiglio Metropolitano

  1. Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo ed è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
  2. Il funzionamento del Consiglio metropolitano, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, nonché l’istituzione delle Commissioni consiliari.

4.9. Art. 25 - Presidenza del Consiglio Metropolitano e pubblicità delle sedute

  1. Il Consiglio metropolitano è presieduto dal Sindaco metropolitano, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza.

4.10. Art. 26 - Funzioni del Consiglio Metropolitano

  1. Il Consiglio metropolitano ha funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull’attività politico-amministrativa della Città metropolitana, fissate da apposito regolamento.
  2. Il Consiglio metropolitano:
    1. propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche;
    2. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti, fatto salvo quanto previsto per il regolamento degli uffici e dei servizi;
    3. approva i piani e i programmi, ivi compresi gli atti di pianificazione territoriale generale e delle reti strutturali e le loro variazioni;
    4. adotta, su proposta del Sindaco, sentita la Conferenza dei Consiglieri delegati, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;
    5. approva i bilanci dell’ente, le relative variazioni e rendiconti di gestione;
    6. approva gli atti di indirizzo relativi all’attività della Città metropolitana, anche nell’ambito della sua funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
    7. approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla mobilità e alla viabilità di interesse della Città metropolitana;
    8. approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
    9. approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizza-zione in ambito metropolitano;
    10. approva i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all’utilizzazione di beni e servizi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
    11. approva la stipulazione di mutui, le aperture di credito e l’erogazione di prestiti obbligazionari;
    12. delibera sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi e su acquisti e alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni che non siano previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione ocomunque non rientrino negli atti di competenza dei dirigenti;
    13. approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, le convenzioni tra icomuni e la Città metropolitana, nonché la partecipazione della Città stessa a formeassociative e convenzioni anche con Comuni esterni al suo territorio;
    14. approva, acquisito il parere della Conferenza metropolitana, deliberazioni a caratteregenerale e atti di indirizzo relativi alle aziende partecipate e agli enti dipendenti,sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Città metropolitana, nonché i relativi statutie regolamenti e loro modifiche;
    15. approva a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino almeno la metàdella popolazione della Città metropolitana e sentito il parere della Conferenzametropolitana, il Piano strategico, il Piano della mobilità metropolitana, il Piano rifiuti eil Piano territoriale generale;
    16. esercita le attivitàà di programmazione e pianificazione in materia di anticorruzione;
    17. approva ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco o dai singoli Consiglieri;
    18. istituisce osservatori su specifiche tematiche per i quali indica almeno 1/3 deicomponenti;
    19. approva l’istituzione e l’articolazione delle zone omogenee di cui all’art. 4, previoparere della Conferenza metropolitana;
    20. approva, su proposta del Sindaco, il Piano Esecutivo di Gestione.
Art. 27 - Consiglieri metropolitani

  1. Ogni Consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto e esercita le attività politico-amministrative connesse all’espletamento del proprio mandato adempiendo alle proprie funzioni con disciplina e onore. Ha diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi di competenza della Città metropolitana.
  2. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di presentare proposte di deliberazione o atti d’indirizzo in tutte le materie di competenza del Consiglio.

4.11. Art. 28 - Conferenza metropolitana

  1. La Conferenza metropolitana è l’organo collegiale, composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie e per le altre materie attribuite, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio metropolitano su richiesta del Sindaco.
  2. Partecipano alla Conferenza metropolitana, senza diritto di voto, i Presidenti delle Municipalità del Comune capoluogo.

4.12. Art. 29 - Convocazione e presidenza della Conferenza metropolitana

  1. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l’ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda un quinto dei Sindaci, inserendo all’ordine del giorno la questione richiesta.

4.13. Art. 30 - Funzione consultiva della Conferenza metropolitana

  1. La Conferenza metropolitana esprime i pareri che le sono richiesti dal Consiglio Metropolitano. I pareri sono non vincolanti salvo che per la definizione degli ambiti territoriali delle zone omogenee.
  2. La Conferenza metropolitana esprime parere in merito al Piano strategico metropolitano e in ogni attività dal contenuto programmatorio.
  3. La Conferenza metropolitana esprime parere in merito alla pianificazione territoriale generale.
  4. Il parere della Conferenza metropolitana comporta l’obbligo di esplicita motivazione da parte del Consiglio Metropolitano qualora si intendano adottare provvedimenti difformi dal predetto parere.
  5. La Conferenza metropolitana, salvo che per la definizione degli ambiti territoriali delle zone omogenee, delibera con i voti che rappresentino almeno i 2/5 dei Comuni compresi nella Città metropolitana e il 40% della popolazione complessivamente residente.
  6. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in due sedute successive, da tenersi entro trenta giorni. Successivamente a tali sedute, anche nel caso in cui siano andate deserte, il Consiglio metropolitano può procedere all’adozione dei propri provvedimenti secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
  7. Per la partecipazione alla Conferenza metropolitana può essere conferita delega, in forma espressa, solo al Vice Sindaco dei singoli Comuni.